Salute

Covid-19, ecco le nuove regole fino al 15 gennaio

Un Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri, riunitosi nella giornata di lunedì 4 gennaio, ore 21:55, e terminato alle ore 0:35 di martedì 5 gennaio 2021. Fissate le nuove, ulteriori ed urgenti disposizioni per disciplinare l’organizzazione dell’attività didattica nelle scuole secondarie di secondo grado. La riunione di Palazzo Chigi, indetta su proposta del Presidente Conte e del Ministro Speranza, ha integrato le norme vigenti in materia di contenimento, e gestione, dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il provvedimento mantiene ferme, per tutto il periodo in discorso, tutte le altre misure stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e anche quelle previste dalle successive ordinanze. Ecco cosa si prevede.

Riconsiderata l’ipotesi della didattica in presenza, che è prevista a partire da lunedì 11 gennaio per il 50 per cento degli studenti; disposto il divieto di spostarsi su tutto il territorio nazionale dal 7 al 15 gennaio, periodo in cui le Regioni resteranno chiuse. Il divieto, valido per tutto il territorio nazionale, insiste anche su province autonome diverse. Ci si potrà spostare soltanto per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Possibile, comunque, il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Niet agli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione, o provincia autonoma.

Dal 9 e il 10 gennaio, tutta l’Italia si tingerà di arancione. Varranno, dunque, le misure previste per la cosiddetta “Zona arancione” (articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020). Consentiti, comunque, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, ma non verso i capoluoghi di provincia.

Fino al 15 gennaio, nei territori che rientrano nella cosiddetta “Zona rossa”, ci si potrà spostare, una sola volta al giorno, verso una sola abitazione privata. Spostamento consentito in un massimo di due persone, cui potranno potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono. Possibilità, questa, già prevista daldecreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172.

Il testo enuclea tutti i criteri necessari all’individuazione degli scenari di rischio, considerati i quali saranno applicate le misure previste per le Zone “arancioni” e “rosse”, e prevede l’attuazione del piano di somministrazione del vaccino contro il contagio da Covid-19, (articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), prevedendo procedure specifiche per il consenso alla somministrazione del trattamento, per gli ospiti di residenze sanitarie assistite (o altre strutture analoghe) privi di tutore, curatore o amministratore di sostegno e che non siano in condizione di poter esprimere un consenso libero e consapevole alla somministrazione del vaccino.

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