Scoppia la polemica tra il Cimest e l’ex Direttore Generale dell’Assessorato regionale alla Salute

La risposta Del Cimest alle dichiarazioni dell’ex Direttore Generale dell’assessorato alla Salute, Dott. Mario La Rocca. Le sue affermazioni sono gravemente fuorvianti e lesive dell’onorabilità delle strutture convenzionate e dei sindacati di categoria, oltre a rappresentare un’errata ricostruzione normativa e amministrativa dei fatti.
Il CIMEST – Coordinamento Intersindacale della Specialistica Territoriale – intende chiarire i fatti a seguito delle dichiarazioni rilasciate dall’ex Direttore Generale dell’Assessorato Regionale alla Salute, dott. Mario La Rocca, secondo cui “gli ambulatori che durante la pandemia hanno ricevuto l’indennità di funzione come anticipo di cassa non hanno voluto restituire nulla”, aggiungendo che i sindacati si sarebbero opposti al suo tentativo di recuperare tali somme.
Tali affermazioni sono gravemente fuorvianti e lesive dell’onorabilità delle strutture convenzionate e dei sindacati di categoria, oltre a rappresentare un’errata ricostruzione normativa e amministrativa dei fatti.
1. Quadro normativo: Legge Regionale Sicilia n. 9 del 12 maggio 2020, art. 15
La Legge Regionale n. 9/2020, approvata dall’Assemblea Regionale Siciliana durante l’emergenza pandemica da COVID-19, disponeva all’articolo 15, comma 1 che: “Al fine di garantire la continuità dell’assistenza sanitaria e il sostegno economico alle strutture accreditate durante la sospensione o la riduzione delle attività sanitarie, è riconosciuta un’indennità di funzione commisurata al budget assegnato nell’anno precedente.”
Il comma 2 stabiliva inoltre che tale indennità doveva essere recuperata mediante l’erogazione di prestazioni in extrabudget non liquidabili, e non attraverso restituzioni in denaro. La ratio della norma era quella di assicurare la tenuta economica e occupazionale del sistema territoriale accreditato nel periodo di sospensione delle attività, garantendo un flusso di cassa costante e la possibilità di recupero successivo con prestazioni aggiuntive.
2. Il mancato rispetto della legge e le circolari amministrative difformi
Il dott. La Rocca, nella sua qualità di Direttore Generale del DASOE, ha emesso più circolari (tra cui la nota prot. n. 19166 del 12 maggio 2021 e successivi chiarimenti) con cui invitava le ASP a non applicare la Legge 9/2020, subordinando l’erogazione dell’indennità di funzione a condizioni non previste dal legislatore regionale.
Tali atti si sono posti in contrasto con la volontà espressa dall’Assemblea Regionale Siciliana, la quale non ha mai modificato né abrogato l’art. 15 della legge in questione. Il comportamento amministrativo ha dunque generato una violazione del principio di gerarchia delle fonti e dell’art. 134 della Costituzione Regionale Siciliana.
Si aggiunga a quanto detto che a livello nazionale con l’art.4, commi 5 bis e 5 ter del decreto legge n. 34/2020 convertito con la legge n.77 del 17/07/2020, come modificato ed integrato dall’art 19 ter del Decreto Legge 28/10/2020, n.137 convertito in legge 18/12/2020, n.176 per il periodo pandemico era stato previsto per le strutture accreditate un contributo una tantum a ristoro dei soli costi fissi sostenuti e rendicontati dalla struttura la cui attività fosse stata sospesa e la cui chiusura fosse stata disposta in forza di un provvedimento regionale. Nel territorio regionale siciliano tale forma di indennizzo non risulta sia mai stata elargita poichè – come è ben noto – nella Regione Sicilia le strutture estrene convenzionate non hanno mai sospeso la propria attività sanitaria nel periodo di emergenza Covid, continuando ad erogare i propri servizi in favore degli utenti, posto che era stato proprio l’Assessorato regionale alla Sanita con propria nota a diffidare espressamente le strutture stesse a continuare ad erogare le prestazioni convenzionate, addirittura paventando in caso contrario la sospensione dell’accreditamento istituzionale.
Pertanto, le strutture operanti nel territorio regionale, negando alle stesse strutture il diritto a percepire l’indennità di funzione, si vedrebbero oltremodo penalizzate rispetto al resto del territorio nazionale perchè non potrebbero nemmeno accedere al predetto indennizzo nazionale.
3. Conseguenze giuridiche: contenziosi e sentenze
Le ASP che si sono conformate alle circolari dell’Assessorato, negando l’applicazione della legge, sono state convenute in giudizio dalle strutture interessate.
A oggi, la quasi totalità dei giudizi civili si è conclusa con il riconoscimento del diritto delle strutture convenzionate esterne a percepire l’agevolazione prevista dall’art. 15 L.R. 9/2020,
con la conseguente condanna delle ASP alla relative corresponsione, con maggiorazione di interessi e spese legali.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 80 del 2024, ha inoltre confermato la legittimità della norma regionale, dichiarando che le disposizioni della L.R. 9/2020 sono coerenti con la cornice emergenziale nazionale e rientrano pienamente nella potestà legislativa regionale in materia sanitaria (art. 14, lett. q, Statuto Siciliano).
4. Danno erariale e impatto sui LEA
Le circolari emesse dal dott. La Rocca, non applicando la Legge 9/2020, hanno determinato:
– un danno erariale per le ASP, costrette a sostenere spese legali e risarcimenti;
– la mancata utilizzazione di circa 40 milioni di euro destinati alle strutture accreditate, somme che – se impiegate correttamente – avrebbero garantito la piena erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) sul territorio.
Il danno arrecato dalla regolamentazione predetta dovrà certamente formare oggetto di sindacato da parte del Giudice Contabile.
In sostanza, il risparmio apparente ottenuto non applicando la legge si è tradotto in un depauperamento delle risorse sanitarie e in un pregiudizio per la qualità dei servizi offerti ai cittadini siciliani.
5. Posizione del CIMEST
Il CIMEST ribadisce che le strutture ambulatoriali accreditate, a causa delle restrizioni sanitarie e della chiusura temporanea delle attività durante la pandemia, non potevano materialmente produrre extrabudget utile a compensare immediatamente l’indennità di funzione. Per tale ragione, il sindacato ha chiesto all’Assessorato una proroga dei termini di recupero attraverso prestazioni aggiuntive, nel pieno rispetto del dettato normativo e della sostenibilità economica del sistema.
6. Conclusioni
Alla luce di quanto sopra:
– nessun tentativo di delegittimazione è mai stato posto in essere dal CIMEST nei confronti del dott. La Rocca;
– le critiche mosse hanno riguardato esclusivamente la non corretta applicazione della Legge Regionale n. 9/2020;
– il comportamento amministrativo tenuto dall’ex Direttore Generale ha prodotto effetti distorsivi, danni economici e un indebolimento della rete territoriale di specialistica accreditata;
– si invita pertanto il dott. La Rocca a fornire chiarimenti pubblici circa la destinazione dei 40 milioni di euro non utilizzati, risorse che spettavano legittimamente alle strutture convenzionate per garantire la continuità assistenziale durante l’emergenza pandemica.
CIMEST – Coordinamento Intersindacale della Specialistica Territoriale
Palermo, 15.10.2025