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Ripartono in Sicilia servizi all’infanzia, cinema, discoteche, fiere e congressi

Il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, ha firmato una nuova ordinanza relativa all’emergenza Coronavirus con la quale, oltre a confermare le misure urgenti dei vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e quelle dell’Ordinanza regionale n. 24 del 6 giugno 2020 che continua ad avere integrale efficacia, si stabilisce che in Sicilia, dal 15 giugno 2020, sono consentite tutte le attività economiche e sociali individuate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2020.

Oltre a ciò il Presidente autorizza dal 15 giugno la riprese delle seguenti attività economiche e sociali: sale giochi, sale scommesse e sale bingo; sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, nonché le fiere e i congressi; centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza che sono erogate nel rispetto della vigente normativa), centri culturali e centri sociali; comprensori sciistici; servizi ristorazione; le attività dei servizi alla persona; stabilimenti balneari e spiagge di libero accesso.

Dal 15 giugno 2020 è, altresì, consentito lo svolgimento delle attività specificatamente indicate nelle Linee guida dell’11 giugno 2020 e sue successive modifiche ed integrazioni, approvate in pari data dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome: commercio al dettaglio; attività ricettive; commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti); uffici aperti al pubblico; piscine; palestre; manutenzione del verde; musei, archivi e biblioteche; strutture ricettive all’aperto (campeggi); rifugi alpini; attività fisica all’aperto; noleggio veicoli e altre attrezzature; informatori scientifici del farmaco; aree giochi per bambini; circoli culturali e ricreativi; formazione professionale; cinema e spettacoli dal vivo; parchi tematici e di divertimento; sagre e fiere locali; professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche.

Riguardo ai servizi per l’infanzia e per l’adolescenza l’attività verrà consentita a decorrere dal 22 giugno 2020, previo decreto attuativo dell’Assessore regionale della Famiglia e delle politiche sociali, d’intesa con l’Assessore regionale per la Salute, che dovrà essere emanato entro il 21 giugno 2020.

I titolari di esercizi sono autorizzati a prolungare l’orario di apertura della propria attività (comunque non oltre le ore 23,30) e possono rinunciare al giorno di chiusura settimanale.

Gli spostamenti infra ed interregionali non sono soggetti ad alcuna limitazione, permanendo l’obbligo di osservanza delle misure di contenimento del contagio.
I controlli sanitari sui passeggeri in arrivo ed in partenza nei porti e negli aeroporti sono di competenza nazionale e ricadono nella responsabilità degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (Usmaf), che provvede a organizzare adeguati servizi.
Gli esercenti di servizio di trasporto pubblico locale di linea extraurbano su gomma assicurano i servizi garantendo almeno il 60 % degli assetti previsti dagli attuali contratti stipulati con la Regione Siciliana. Il Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti può rimodulare tali assetti in relazione a nuove sopravvenute esigenze di mobilità.
Gli esercenti di servizio di trasporto pubblico locale di linea urbano su gomma assicurano i servizi garantendo gli assetti previsti dagli attuali contratti stipulati con le Amministrazioni comunali.
Gli esercenti di servizi di trasporto pubblico locale di linea che effettuano i collegamenti a mezzo navi – traghetto e a mezzo unità veloci con le Isole minori della Regione Siciliana devono effettuare i servizi secondo gli assetti stagionali previsti dagli attuali contratti stipulati con la Regione Siciliana e l’Amministrazione dello Stato.

I soggetti residenti e domiciliati in Sicilia, dei quali sia stata accertata la positività al contagio da Covid-19, hanno l’obbligo di:
a) comunicare le proprie condizioni di salute al Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta e al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, secondo le cadenze temporali fissate dai vigenti protocolli di sorveglianza sanitaria;
b) permanere in isolamento rispetto agli altri componenti del proprio nucleo familiare, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti, curando di aerare più volte al giorno i locali dell’abitazione;
c) comunicare i nominativi dei propri conviventi, che le Aziende Sanitarie Provinciali provvedono a trasmettere in un apposito “elenco unico giornaliero” alle Prefetture competenti per territorio. L’inadempimento di tale disposizione integra l’ipotesi di grave violazione ex articolo 20, commi 6 e 7, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5.
Alle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono tenuti i soggetti coabitanti per la durata di giorni quattordici, decorrenti dalla data di accertamento di positività del contagio. Essi sono sottoposti al tampone rinofaringeo a conclusione del suddetto periodo.
Sono esclusi dagli obblighi di cui al precedente comma i soli soggetti conviventi appartenenti alle Forze dell’ordine, alle Forze armate, al servizio sanitario (ivi compreso il personale amministrativo) per i quali non sia stato concesso il lavoro agile (c.d. smart working).
I soggetti non residenti nell’Isola o ivi domiciliati, che facciano ingresso in Sicilia tra la data dell’8 giugno 2020 e quella del 30 settembre 2020, osservano le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 dell’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 24 del 6 giugno 2020.

Gli spostamenti dei passeggeri via mare da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa sono disciplinati dai provvedimenti adottati dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, tenuto conto dell’andamento epidemiologico nell’Isola.
I lavoratori pendolari che attraversano lo Stretto di Messina devono compilare lo specifico modello e trasmetterlo al Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, a mezzo mail al seguente indirizzo: lavoratoripendolari@protezionecivilesicilia.it.

 

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