Diritto

Sars Cov-2 e il “delitto di epidemia”

Da quando ha avuto inizio l’emergenza coronavirus si sente spesso parlare del reato di Epidemia, colposa o dolosa. Con tale contributo si cercherà di fare chiarezza su questo reato.
Innanzitutto bisogna comprendere cosa si intende per epidemia: la diffusione di una malattia, generalmente infettiva, che colpisce una grande quantità di individui nello stesso periodo. Tale malattia deve avere la stessa origine e, per definirsi tale, deve avere una diffusione definita e determinata. Il termine epidemia ha origine dal greco: ἐπιδημία, da ἐπί «sopra» e δῆμος «popolo» e sta appunto ad indicare che si tratta di una malattia che coinvolge la collettività e non il singolo.
Il reato di epidemia è disciplinato dall’articolo 438 del Codice penale che, nella sua formulazione originaria, prevedeva addirittura la pena di morte.
La disposizione in esame tutela la salute pubblica, considerata quale insieme di condizioni di igiene e sicurezza della vita e dell’integrità fisica o salute della collettività, messa in pericolo dalla diffusione di germi patogeni.
Il reato di cui all’art. 438 c.p. sanziona con l’ergastolo chiunque “cagioni un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni”.
Dalla lettera dell’articolo si evince che trattasi di un reato a forma vincolata, infatti l’agente cagiona l’epidemia attraverso la diffusione di germi patogeni, ossia microrganismi di qualsiasi specie idonei a cagionare o trasmettere un morbo capace di diffondersi.
L’etimo della parola, dal greco epi demos, letteralmente “sul popolo”, secondo l’accezione accreditata dalla scienza medica si intende ogni malattia infettiva o contagiosa suscettibile, per la propagazione dei suoi germi patogeni, di una rapida ed imponente manifestazione in un medesimo contesto e in un dato territorio, colpendo un numero di persone tale da destare un notevole allarme sociale e un correlativo pericolo per un numero indeterminato di individui. La nozione giuridica di epidemia è più ristretta in quanto il legislatore, con la locuzione “mediante la diffusione di germi patogeni”, ha inteso circoscrivere la punibilità alle condotte caratterizzate da determinati percorsi causali.
L’elemento soggettivo è costituito dal dolo che consiste nella volontà di cagionare l’epidemia mediante le specifiche modalità strumentali indicate dal legislatore, per cui è necessario che l’agente sia a conoscenza dell’efficacia patogenetica dei germi diffusi. Non è necessaria l’intenzione di provocare l’evento: può essere sufficiente la relativa accettazione del rischio (dolo eventuale).
A norma dell’art. 452 c.p., il fatto è punibile anche a titolo di colpa: in questo caso la pena è la reclusione da uno a cinque anni.
In tema di misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’art. 452 c.p. è stato richiamato dall’art. 4 co. 6 D.L. n. 19/2020, a proposito della violazione della misura del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus.

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