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Udi e associazioni femministe: il principio del consenso “libero e attuale” non si tocca!

Per spiegare le giuste ragioni del dissenso alla riformulazione del Ddl – manifestato in piazza davanti al Senato lo scorso 27 gennaio – indetto dalle associazioni femministe e appoggiato con forza dall’Udi (Unione donne italiane), occorre non fare passi falsi e indietro. Va fatto, invece, un excursus delle vicende passate per andare avanti in modo civile e libero.
La violenza sessuale è stata sempre tra gli argomenti più delicati e controversi del panorama politico e giuridico italiano. A novembre del 2025, finalmente, l’Italia andava verso il cosiddetto modello del “senza consenso è stupro”.
Il 19 novembre 2025 avveniva una svolta nel diritto italiano con l’introduzione del principio del “consenso libero e attuale”, che entra nel Codice penale allineando così l’Italia agli standard europei e seguendo l’esempio francese.
Quel 19 novembre, la Camera dei Deputati approvava all’unanimità (con 227 voti favorevoli) la proposta di legge che riscrive l’articolo 609 bis del codice penale. Successivamente il testo passava all’esame del Senato.
Per farla breve – anche se la questione non lo è per niente – la Legge 2 dicembre 2025, n. 181, pubblicata in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 280/2025), ha introdotto in Italia il reato specifico di “femminicidio”, configurandolo come delitto autonomo con pena dell’ergastolo, e ha rafforzato le misure di protezione per le vittime, modificando il “Codice Rosso” per prevenire la violenza di genere.
I punti chiave della normativa del 2025 sono, oltre all’introduzione del nuovo reato e alle modifiche al codice rosso, le restrizioni ai benefici penitenziari per i condannati per femminicidio, l’avvisare le vittime (se sono sopravvissute) o i loro congiunti in caso di scarcerazione o concessione di misure cautelari ai condannati, e l’attenzionare il focus sulla necessità che “il consenso sia esplicito e attuale”.
Cosa significa il concetto di consenso “libero e attuale”? La riforma chiarisce che il consenso deve essere: esplicito e volontario, cioè non presunto o dedotto da comportamenti ambigui; attuale, cioè valido nel momento in cui l’atto sessuale avviene; libero, ovvero privo di coercizione, intimidazione, manipolazione o incapacità di intendere e volere.
Il modello “senza consenso è stupro” – cui l’Italia si è uniformata – vuol dire manifestare il proprio consenso in modo esplicito e attuale, e non vuol dire dover dimostrare il proprio dissenso. La vittima può non poterlo dimostrare perché terrorizzata, immobilizzata, intimidita…e mille altre motivazioni intrinseche ed estrinseche.
L’UDI ha aderito con forza alla mobilitazione indetta dalle Associazioni femministe perché “Non permetteremo che si torni indietro di decenni: il principio del consenso libero e attuale non si tocca! La riformulazione del Ddl presentata in Senato è un attacco diretto all’autodeterminazione delle donne. Chiedere a chi subisce violenza di dimostrare il dissenso significa proteggere chi stupra e colpevolizzare chi è vittima. Il testo approvato alla Camera deve restare quello: un passo avanti di civiltà in linea con la Convenzione di Istanbul. Difendiamo la nostra libertà e i frutti di decenni di lotte!”

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