Università

L’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca cambia pelle (o la brucia?)

Vitale, per la qualità della vita, per l’avanzamento della scienza, per una ricerca sempre aggiornata, per la formazione superiore dei giovani, l’università risulta, fra le istituzioni nazionali, quella che avvertiamo come la più sensibile allo “spirito del tempo” (Zeitgeist). Fra le molte articolazioni del sistema universitario, dal 2006 è istituita un’Agenzia di valutazione, voluta super partes, che assicuri autonomia dai poteri e indipendenza decisionale. Il Consiglio dei Ministri ha di recente approvato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, che modifica il regolamento sulla struttura e il funzionamento di tale Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR). L’aggiornamento si è reso necessario in coerenza con i provvedimenti legislativi intervenuti dopo la legge istitutiva dell’ANVUR (2006) con gli obiettivi dichiarati di rafforzare il sistema nazionale dell’istruzione superiore e della ricerca, adeguare l’assetto organizzativo e funzionale dell’Agenzia, in coerenza con gli standard europei (ESG), rafforzare trasparenza e indipendenza tecnico-valutativa, razionalizzare l’assetto organizzativo.

Cosa è ANVUR

L’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca strategica nel sistema universitario valuta processi, risultati, prodotti di formazione e ricerca; definisce i criteri per l’accreditamento, iniziale e periodico, delle Università e dei corsi di studio; misura la qualità della ricerca (VQR) dalla quale dipende anche il livello delle risorse trasferite agli Atenei; gestisce i processi di carriera dei professori; propone istituzione, fusione o accorpamento di Università. Proprio per la natura di queste funzioni, Anvur è stata istituita come agenzia indipendente, sottratta all’indirizzo governativo.

Tratti essenziali della riforma ANVUR
• La programmazione annuale viene ridefinita in coerenza con le linee di indirizzo del Ministro, nel rispetto del quadro normativo vigente, ispirandosi a principi di semplificazione e in conformità coi poteri di vigilanza già presenti nel Regolamento precedente.• Possibilità per ANVUR di svolgere attività valutative su richiesta, anche di istituzioni estere, a carico dei richiedenti.

• Ampliamento dei temi oggetto di attività valutativa con inclusione della valorizzazione della conoscenza e della terza missione.
• Distinzione chiara tra accreditamento iniziale (requisiti di docenza e infrastrutture) e periodico (esteso a dottorati, master e scuole di specializzazione). In particolare, l’accreditamento iniziale introduce procedure più snelle rispetto al modello attuale.
• Previsione della possibilità anche da parte del MUR di richiedere l’avvio delle valutazioni nelle seguenti materie di rilievo nazionale:

  • definizione dei requisiti per l’istituzione, la modifica o la soppressione di università, sedi e corsi di studio;
  • valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dei programmi pubblici di finanziamento della didattica, della ricerca e dell’innovazione.
    • Ampliamento delle funzioni dell’Agenzia con il supporto alla creazione dell’Anagrafe nazionale delle ricerche e la definizione dei requisiti per l’individuazione degli esperti idonei alla presidenza dei Nuclei di valutazione delle università, istituzioni AFAM ed enti di ricerca.
    • Viene confermata la funzione dei risultati della valutazione come parametro per la distribuzione dei finanziamenti statali.
    • Si precisa che l’attribuzione di risorse ulteriori viene valutata dal Ministero sulla base di performance di eccellenza.
    • Introduzione dell’obbligo di pubblicazione dei risultati delle valutazioni e cooperazione strutturata con il Ministero per l’evoluzione dei sistemi informativi.
    Revisione dell’assetto organizzativo che prevede:
    • Presidente con mandato quadriennale non rinnovabile nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nell’ambito di una terna predisposta da un comitato di selezione costituito con decreto del Ministro. Al Presidente spettano rappresentanza legale, coordinamento delle attività del Consiglio direttivo e sovrintendenza all’unitarietà delle strategie.
    • Consiglio direttivo composto da Presidente e da quattro componenti (fino ad oggi erano sette), nominati con le medesime modalità nell’ambito di quattro terne elaborate da un comitato di selezione di alto profilo scientifico che include, tra gli altri, designati dell’Accademia dei Lincei e dell’European Research Council (in recepimento dei pareri parlamentari). Il mandato ha durata quadriennale, rinnovabile una sola volta. È garantita la rappresentanza di ciascuna delle aree delle scienze della vita, delle scienze fisiche e ingegneristiche e delle scienze umanistiche e sociali, in conformità con la ripartizione del Consiglio Universitario Nazionale. Inoltre, viene introdotto per la prima volta un rappresentante delle Accademie e dei Conservatori, ora esplicitamente inclusi tra i soggetti oggetto di valutazione da parte dell’ANVUR.
    • Collegio dei revisori rideterminato in tre membri effettivi, designati rispettivamente da MUR, MEF e Corte dei conti, con presidenza al magistrato designato da quest’ultima.
    • Comitato consultivo riorganizzato in forma più snella e articolato in nove membri rappresentativi delle componenti del sistema universitario, della ricerca, dell’AFAM, degli studenti e delle parti sociali, con semplificazione delle procedure di nomina.

Criticità e pareri

Qui, ci si rende conto della difficoltà di apprezzare, nella obiettiva chiarezza di metodo e intenti, i dettati del Regolamento, e delle relative modifiche, specialmente per chi è esterno all’Università e ai suoi meccanismi di organizzazione, selezione, programmazione, di procedure,  a vari livelli della vita accademica; in ragione di ciò, abbiamo tentato di semplificare l’individuazione degli aspetti controversi, o ambigui nella interpretazione, attraverso gli interventi di osservatori adusi alla materia. Siamo partiti dall’interno, ossia, dalla Lettera del 23 settembre 2025, con allegata tabella di “Note/Suggerimenti” ai 14 articoli della Riforma, a firma Antonio Uricchio, presidente in carica, alla data, dell’Agenzia. In tale lettera, con oggetto “Revisione del DPR 76/2010”, si suggeriscono note di miglioramento alla Riforma in oggetto: “[…] il Consiglio Direttivo ha attentamente esaminato l’articolato, elaborando alcune Osservazioni […] Le proposte formulate nascono dall’impegno profuso in questi anni nelle diverse aree di competenza dell’Agenzia e dalla rilevanza degli standard valutativi internazionali cui l’ANVUR stessa è periodicamente sottoposta. Riteniamo fondamentale che l’obiettivo della semplificazione procedurale si coniughi con il mantenimento di quella necessaria autonomia e indipendenza che costituiscono principi cardine richiesti a livello internazionale per le agenzie di valutazione, rafforzando ulteriormente la proficua collaborazione con il Ministero nella sua funzione di indirizzo e regolazione del sistema […]”. Le chiose agli articoli manifestano soprattutto la preoccupazione di un possibile indebolimento della necessaria indipendenza dal potere politico governativo. Riportiamo solo alcune delle indicazioni emendative, di cui sembra non si sia tenuto conto nella fase di stesura definitiva del Decreto.

Art. 1, Principi generali, comma 3:  Il termine “vigilanza” crea un problema sul tema dell’indipendenza negli accreditamenti internazionali a cui è sottoposta ANVUR.

Art.2, Scopi e finalità, comma 2: Il riferimento unico “sulla base delle linee di indirizzo del Ministro” crea un problema sul tema dell’indipendenza negli accreditamenti internazionali a cui è sottoposta ANVUR. Si potrebbe formulare in modo alternativo: “opera sulla base di un programma almeno annuale predisposto anche tenendo conto delle linee di indirizzo del Ministro” eliminando “che successivamente lo approva”. In alternativa, si potrebbe lasciare anche solo l’approvazione (situazione prevista dall’attuale DPR). Prevedere sia la definizione del programma dell’Agenzia sulla base delle linee di indirizzo del Ministro, e anche la successiva approvazione, contrasta con gli standard internazionali di indipendenza.

Art.2, comma 4: La parte finale “sentito il Ministro”, crea un problema sul tema dell’indipendenza negli accreditamenti internazionali a cui è sottoposta ANVUR. Anche negli altri Paesi la distinzione tra ruolo dei Ministeri e delle Agenzie è la separazione tra definizione dei criteri generali e delle modalità procedurali e operative. Sarebbe meglio riformulare in “Ai fini della valutazione dell’attività scientifica e didattica di università, istituzioni AFAM ed enti di ricerca, l’Agenzia adotta propri protocolli di valutazione e linee guida in coerenza con i criteri generali stabiliti dai Decreti ministeriali”.

Art.3, Attività, criteri e metodi, comma 1a: per la valorizzazione delle conoscenze sarebbe meglio evitare “se richiesta dal Ministero” e prevedere che sia un’attività da svolgere. La valorizzazione delle conoscenze è ormai una missione consolidata delle Università e degli EPR.

Art. 3, comma 1e: Anche qui, si potrebbe aggiungere il principio della proporzionalità. Attenzione che la proposta di criteri per i requisiti ai fini dell’attivazione dei corsi è una prerogativa delle Agenzie di valutazione a livello internazionale che va esercitata senza necessità di una preventiva richiesta da parte dei Ministeri. L’approvazione (totale o parziale) in un DM resta naturalmente in capo al Ministro. Sarebbe pertanto opportuno che restasse l’attuale formulazione del DPR 76/2010.

Art.11, Il Comitato Consultivo, comma 2: Si riscontra una mancanza di rappresentanza straniera (ESU o EUA) e una concentrazione di rappresentanti nazionali. È poi sparita la rappresentanza del CNEL. Si suggerisce un unico rappresentante del CUN, 1 di ESU o di EUA, 1 designato dal CNEL, 2 rappresentanti del CNSU (uno studente e un dottorando) portando a 10 i componenti del Comitato.

Nonostante, dunque, la stessa Anvur avesse formulato al governo chiare osservazioni e precisi emendamenti a tutela dall’ingerenza ministeriale, il testo approvato ne stravolge il regime giuridico. Infatti, il decreto di riforma disegna una struttura aziendale al posto di quella di agenzia indipendente, e, di più, stabilisce che Anvur possa adottare regolamenti al fine di valutare l’attività scientifica e didattica delle Università e degli enti di ricerca solo “sentito il Ministro” – con una formulazione talmente generica da non individuare quali poteri consegni al Ministro.

Tuttavia, rispetto a tali obiezioni, qualcosa deve essere accaduto se lo stesso presidente Uricchio, a meno di 30 giorni dall’invio delle circostanziate Note di revisione, nella Memoria presentata in audizione alla 7ª Commissione permanente del Senato della Repubblica, il 21/10/2025, dichiara di sentirsi pienamente soddisfatto: “Nel contesto nazionale e internazionale dell’alta formazione e della ricerca, soggetto oggi a una trasformazione profonda e accelerata, l’esigenza di intervenire sulla disciplina che regola la struttura e il funzionamento dell’Agenzia non risponde a una logica di rottura, ma a quella di manutenzione e aggiornamento di uno strumento regolatorio che, pur consolidata, richiede una maggiore armonizzazione al quadro normativo nazionale ed europeo.”

Rimangono dubbi, a quanti si offrano ‘volontari’ all’analisi dei testi, sulla effettiva indipendenza dell’Agenzia perché con questa Riforma, nomine e attività di valutazione passano sotto l’iniziativa esclusiva del Ministro, riducendone drasticamente l’indipendenza tecnica. La proposta è già stata duramente bocciata dal Consiglio di Stato, che segnala “contraddizioni con la legge istitutiva e mette in dubbio la legittimità di molte novità. Tutto ciò avviene in chiara contraddizione con i principi di libertà di ricerca e insegnamento ancora sanciti dalla Costituzione.” [Redazione, “Roars”, 20/10/25].

L’ANVUR che emerge dall’Atto del Governo sembra caratterizzarsi per attività di valutazione che hanno soprattutto la funzione di estendere logiche premiali nella distribuzione di risorse limitate, con una maggior gerarchizzazione degli atenei, nel quadro di un maggior controllo da parte del Ministero osserva la Società Italiana di Economia, e ci sono paradossi nell’Atto del Governo 304. (“Scienza in rete”, 30/10/25): “Si propone un nuovo assetto dell’ANVUR quando il governo ha bloccato da mesi la nomina dei nuovi membri selezionati dall’apposita Commissione di esperti. Si parla di autonomia mentre si rafforza il controllo diretto del governo sull’ANVUR attraverso le procedure di nomina degli organi. Si parla di ‘alta qualità’ e allo stesso tempo si estendono gli ambiti di valutazione dell’ANVUR anche alla ‘valorizzazione della conoscenza’ da parte degli atenei, in cui i criteri di mercato possono essere in contrasto con l’eccellenza scientifica. Si parla di semplificazione e flessibilità quando le modalità di intervento dell’ANVUR in questi anni hanno rappresentato un pesante onere burocratico per gli atenei e l’ANVUR stessa ha promosso l’adozione di rigidi parametri quantitativi in attività come l’Abilitazione Scientifica Nazionale, la VQR, l’accreditamento dei corsi universitari, i criteri di assegnazione dei fondi premiali per gli atenei. Inoltre, nulla si dice nell’Atto del Governo a proposito dell’aspetto più problematico che caratterizza oggi il sistema universitario italiano: la crescita di università telematiche private i cui standard di qualità – il numero di docenti strutturati per corso di laurea, il rapporto tra docenti e studenti, le modalità di realizzazione degli esami – sono gravemente inadeguati. 

Il quadro che emerge non sempre è chiaro e, perciò, poco rassicurante rispetto ai reali intenti della riforma ANVUR: saranno in grado le università italiane di fugare il sospetto di incapacità (impossibilità) reattiva?

Antonia Criscenti

Ordinaria di Storia sociale dell’educazione – Università di Catania

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