Cosa occorrerebbe a un ente locale affinché, dopo il tempo della semina, ci possa essere quello del raccolto

Ho sempre ritenuto che nella Amministrazione di una città, o più semplicemente di un comune, il Sindaco, in sinergia con la giunta, debba avere, prima ancora di insediarsi, una chiara idea progettuale dello sviluppo della stessa città.
Limitandoci al campo delle opere da realizzare, attivando una ricognizione dei progetti disponibili, deve integrare gli stessi con altri necessari a consentire lo sviluppo della città nella direzione auspicata.
Immediatamente dopo deve procedere ad una serie di attività in seguito elencate: Redazione dei progetti, con le risorse dei propri uffici tecnici ma anche e soprattutto con il conferimento degli incarichi a professionisti esterni; acquisizione delle autorizzazioni necessarie; reperimento finanziamento; bando di gara per i lavori; espletamento della gara d’appalto; affidamento dei lavori; realizzazione delle opere; collaudo; consegna dei lavori eseguiti alla città.
Con il sistema normativo vigente in Italia per la realizzazione delle opere pubbliche, inutilmente farraginoso e comunque esposto alle infiltrazioni criminali, non è possibile portare a termine, salvo rare eccezioni, in una legislatura, il complesso sistema di attività elencato, e quindi la consegna ai cittadini delle opere pensate per il loro benessere o per la loro sicurezza.
Tutto ciò comporta il fatto che un bravo amministratore non è messo nella condizione di potere raccogliere e offrire al giudizio degli elettori ciò che ha seminato.
E questo è un grave problema, non solo per i cittadini che ritardano ad usufruire delle opere, ma anche per una corretta gestione delle procedure democratiche.
In più occasioni ho avuto modo di evidenziare come una previsione massiccia di fondi di rotazione per la progettazione e l’implementazione di sistemi di appalto semplici e veloci, esenti dal rischio di ricorsi e, peggio ancora, di infiltrazioni criminali, come, solo a titolo di esempio, quello previsto dall’articolo 4 della Legge Regionale Siciliana n.13 del 19 luglio 2019, possano consentire una drastica riduzione dei tempi necessari per la realizzazione delle opere pubbliche, con gli indubbi vantaggi per la collettività e per la democrazia.
E anche riducendo significativamente il rischio di perdere finanziamenti europei.
Per la cronaca ricordo che tale normativa, che stava dando risultati straordinari, in Sicilia ebbe un periodo di applicazione molto breve, data la dichiarazione di incostituzionalità, non perché il sistema fosse illegittimo, ma perché la Regione non aveva il potere di emanare una normativa in materia di scelta del procedimento di aggiudicazione, nel campo della disciplina della concorrenza, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Io credo che sia auspicabile una forte azione politica, di natura bipartisan, per ottenere l’inserimento di un emendamento nella legge nazionale sui lavori pubblici che possa consentire l’adozione di tale procedura.
Spero di potere esplicitare meglio i concetti espressi in un successivo intervento.




